Statuto

Art. 1 Costituzione

  1. 1. Si costituisce l’Associazione che ha per denominazione Coordinamento Enti Servizio Civile della Lombardia (C.E.S.C. Lombardia). Essa ha sede in Bergamo. L’Associazione non ha scopo di lucro.
  2. 2. Il Consiglio, con propria deliberazione, può trasferire la sede in altro comune e istituire sedi e delegazioni decentrate in altre città della regione Lombardia.

Art. 2 Finalità

  1. 1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
    1. a) costituirsi quale centro di promozione culturale sui temi dell’Obiezione di Coscienza e del Servizio Civile, favorendo la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, ferma restando l’autonomia di identità di ogni aderente;
    2. b )promuovere l’azione legislativa regionale in ambito di Servizio Civile e di Obiezione di Coscienza;
    3. c) coordinare e promuovere iniziative per la qualificazione del servizio degli obiettori di coscienza; dei ragazzi e delle ragazze che optano per il servizio civile;
    4. d) promuovere la cultura della solidarietà e della pace;
    5. e) porsi come luogo per la mediazione dei conflitti che potrebbero sorgere tra obiettori ed Enti;
    6. f) dare forza giuridica alla presenza degli Enti nella gestione del Servizio Civile e nel rapporto con l’amministrazione pubblica;
    7. g) promuovere interventi di educazione, formazione e promozione culturale a favore dell’obiezione di coscienza e del servizio civile;
    8. h) facilitare un proficuo e continuo scambio di notizie, documenti, elaborazioni e progetti fra tutti gli enti aderenti, per l’individuazione delle attività ove impegnare obiettori di coscienza in servizio civile, al fine di consentire un opportuno coordinamento dei servizi ed un confronto diretto a fare crescere gli ideali e le motivazioni dell’obiezione di coscienza al servizio militare;
    9. i) favorire e promuovere, anche in collaborazione con centri di ricerca privati, con i centri di formazione professionale, con le strutture della Regione Lombardia e delle Province lombarde preposte alle formazione e alla cultura, programmi e momenti di formazione per obiettori di coscienza e per i responsabili e gli operatori degli Enti convenzionati, sia per quanto concerne gli aspetti tecnico operativi, che quelli teorici riguardanti i temi culturali, etici, politici e gestionali che caratterizzano l’obiezione di coscienza, il servizio civile e la cultura della pace.
  2. 2. L’associazione aderisce al C.E.S.C. nazionale secondo le modalità dallo stesso fissate.

Art. 3 Attività

  1. 1. L’Associazione per il raggiungimento delle sue finalità potrà svolgere le seguenti attività:
    1. a) promuovere momenti e predisporre strumenti di informazione, formazione, orientamento sul servizio civile per ragazzi e ragazze;
    2. b) promuovere lo scambio di informazioni di interesse comune tra le associazioni aderenti ed enti esterni;
    3. c) istituire percorsi di formazione, supervisione e consulenza a favore delle associazioni aderenti ed altri enti esterni;
    4. d) promuovere il coordinamento e la messa in rete tra gli enti convenzionati per la gestione del servizio civile;
    5. e) favorire iniziative volte alla qualificazione del servizio civile sul territorio regionale, nazionale ed internazionale;
    6. f) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’associazione si propone.

Art. 4 Soci

  1. 1. La Associazione C.E.S.C. Lombardia è costituita a livello regionale. Ogni socio nomina un delegato permanente presso l’Associazione.
  2. 2. Sono soci dell’Associazione gli organismi che facciano richiesta scritta e motivata al Consiglio della stessa, trasmettendo la documentazione necessaria come da regolamento.
  3. 3. Possono far parte dell’associazione le organizzazioni pubbliche e private in possesso dei seguenti requisiti:
    1. a) assenza di scopo di lucro;
    2. b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle stabilite dal presente statuto all’art. 2.
  4. 4. Il Presidente è tenuto ad inserire la richiesta di adesione tra gli argomenti all’ordine del giorno da trattare nel Consiglio immediatamente successivo alla presentazione della domanda. L’ammissione è approvata dal Consiglio a maggioranza. Tale ammissione è subordinata ai requisiti richiesti nell’apposito regolamento della stessa.
  5. 5. L’adesione all’associazione è annuale e sono escluse partecipazioni temporanee, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
  6. 6. Il numero degli aderenti è illimitato.
  7. 7. Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.
  8. 8. L’associazione nel perseguimento delle finalità statutarie, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.
  9. 9. In caso di particolari necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo professionalmente qualificato, anche ricorrendo ai propri associati.
  10. 10. L’associazione può stipulare convenzioni e/o accordi di collaborazione con organismi, Enti, associazioni, operatori pubblici e privati, istituti di formazione e di ricerca al fine di un miglior conseguimento degli scopi sociali.
  11. 11. L’associazione può stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni e con Enti privati e pubblici al fine di una migliore qualità dei servizi erogati.
  12. 12. L’associazione può collaborare con altre associazioni ed Enti nazionali ed internazionali aventi per oggetto sociale attività similari.
  13. 13. L’associazione per lo svolgimento di tutte le attività previste dallo statuto può utilizzare finanziamenti privati e di Istituzioni regionali, statali, e comunitarie.

Art. 5 Doveri E Diritti Degli Aderenti

  1. 1. I soci si impegnano ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organismi dell’associazione.
  2. 2. Hanno il dovere di versare la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.
  3. 3. I soci hanno il diritto/dovere di partecipare alle attività, e di dare la loro collaborazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
  4. 4. I soci hanno il diritto di esercitare l’elettorato attivo e passivo, nonché il diritto alla formazione e informazione.
  5. 5. I soci hanno il diritto di dare le dimissioni in qualsiasi momento presentando una comunicazione scritta al presidente. L’accoglimento delle dimissioni viene ratificata dalla prima assemblea successiva ala ricezione della comunicazione delle dimissioni.
  6. 6. I soci devono inoltre tenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione e svolgere effettivamente le attività concordate, nel rispetto degli impegni assunti.

Art. 6 Perdita Della Qualifica Di Socio

  1. 1. La qualifica di socio può essere persa nei seguenti casi:
    1. a) richiesta scritta del socio;
    2. b) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
    3. c) palese incompatibilità fra le attività del socio e quelle del C.E.S.C. Lombardia;
    4. d) perdita dei requisiti previsti all’art. 1 del regolamento.
  2. 2. Il socio che si trova in uno dei suddetti casi viene invitato dal Presidente a regolarizzare la sua posizione oppure a fornire chiarimenti.
  3. 3. Il Presidente è tenuto ad inserire tra gli argomenti all’ordine del giorno da trattare nel primo Consiglio utile la dicitura “perdita di qualifica di socio ordinario” seguita dalla denominazione dell’organismo in questione.
  4. 4. La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio, fatto salvo il diritto del socio, decaduto per le cause previste dalla lettera c), comma 1 del presente articolo, di ricorrere alla assemblea dei soci.

Art. 7 Organi Dell’Associazione

  1. 1. Sono organi dell’associazione:
    1. a) l’Assemblea dei soci
    2. b) il Presidente
    3. c) il Consiglio

Art. 8 L’Assemblea Dei Soci

  1. 1. L’Assemblea dei soci è ordinariamente convocata una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. É inoltre convocata ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un terzo degli aderenti. Tutti gli aderenti regolano con il pagamento della quota associativa la partecipazione all’assemblea, organo sovrano dell’associazione.
  2. 2. In prima convocazione la Assemblea è ritenuta valida se sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione la Assemblea è ritenuta valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
  3. 3. Ciascun aderente può essere portatore di un massimo di tre deleghe.

Art. 9 Convocazione, Ordine Del Giorno E Funzioni

  1. 1. La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta almeno dieci giorni prima della sua effettuazione tramite comunicazione scritta, telegramma, fax o posta elettronica e deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno.
  2. 2. È prevista la convocazione d’urgenza nei modi indicati dal regolamento.
  3. 3. Compete all’Assemblea:
    1. a. la nomina ed eventuale revoca degli organi;
    2. b. l’emanazione, approvazione e modifiche del regolamento interno;
    3. c. le modifiche dello statuto e scioglimento dell’associazione;
    4. d. l’interpretazione e applicazione dello statuto e regolamento.
  4. 4. Almeno una volta l’anno si dovrà discutere e deliberare intorno ai seguenti argomenti:
    1. a. scelta e verifica del programma e degli obiettivi annuali;
    2. b. discussione e approvazione entro il 30 aprile dei bilanci preventivo e consuntivo;
  5. 5. Delibera su tutte le materie che le competono per legge e dal presente statuto.

Art. 10 Struttura E Funzionamento Dell’Assemblea

  1. 1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da altro componente il Consiglio. Qualora questi fossero impediti, i presenti nominano un Presidente dell’Assemblea e il verbalizzante.
  2. 2. L’Assemblea è composta dai rappresentanti delegati annualmente dagli organismi che vi aderiscono.
  3. 3. L’Assemblea si apre con l’approvazione del verbale della seduta precedente.
  4. 4. Le delibere vengono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti, salvo quanto disposto diversamente dal presente statuto.
  5. 5. Le elezioni degli organi avvengono in forma segreta. Le votazioni si svolgono di norma in forma palese; su richiesta potranno svolgersi anche in forma segreta.

Art. 11 Il Presidente

  1. 1. Il Presidente viene eletto dall’assemblea ed è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca l’Assemblea definendo l’ordine del giorno sentito il Consiglio e la presiede. In caso di impedimento, è sostituito da altro componente il consiglio.
  2. 2. Il presidente può ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità generali perseguiti dall’associazione, su mandato specifico dell’assemblea.
  3. 3. In caso di necessità e urgenza assume provvedimenti di competenza del consiglio sottoponendoli a ratifica alla prima riunione utile.
  4. 4. Cura la pubblicità degli atti e dei registri dell’associazione.

Art. 12 Consiglio

  1. 1. Il Consiglio è costituito dal Presidente e da 3 a 6 membri eletti dall’assemblea.
  2. 2. Nomina al suo interno un segretario.
  3. 3. È convocato dal Presidente e svolge tutte le funzioni ad esso delegate dall’Assemblea.
  4. 4. Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all’anno e viene convocato dal presidente o da almeno 3 membri dell’ufficio stesso.
  5. 5. Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio, tiene la cassa e la contabilità, gestisce il fondo economico, presenta annualmente il rendiconto delle spese effettuate, predispone i bilanci preventivo e consuntivo; svolge inoltre tutte le funzioni alle quali sia delegato dal Presidente e/o dal Consiglio.

Art. 13 Collegio Dei Garanti

  1. 1. L’assemblea ordinaria dei soci può eleggere il Collegio dei Garanti costituito da tre componenti. Restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
  2. 2. Il Collegio:
    1. a) ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
    2. b) giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

Art. 14 Collegio Dei Revisori Dei Conti

  1. 1. I Revisori dei Conti possono essere eletti dall’Assemblea in numero di tre. Durano in carica tre anni. Provvedono al controllo generale dell’amministrazione secondo le norme del codice civile.

Art. 15 Durata Degli Organi Sociali

  1. 1. I singoli incarichi sono affidati ad personam dall’Assemblea dei soci. L’Assemblea elegge tali incarichi tra i soci ordinari. Gli organi sociali hanno durata triennale.
  2. 2. Le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 16 Quote Sociali

  1. 1. È previsto il versamento delle quote annuali da parte dei soci ordinari, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio.
  2. 2. L’Associazione può esigere in aggiunta al pagamento della quota annuale, il versamento di altri contributi da parte dei soci su iniziative da essa deliberate.
  3. 3. Il mancato versamento delle quote sociali comporta l’esclusione dall’Associazione secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 17 Patrimonio

  1. 1. Il patrimonio è formato dalle quote annuali versate dagli aderenti nonché da altre sovvenzioni e contributi che a diverso titolo possano ad essa pervenire.
  2. 2. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti aventi finalità di pubblica utilità.
  3. 3. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali da:
    1. a) quote e contributi degli associati;
    2. b) donazioni;
    3. c) legati e lasciti testamentari accettati dall’Assemblea con beneficio di inventario;
    4. d) contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche anche finalizzato al sostegno di specifici programmi realizzati per il perseguimento dei fini statutari;
    5. e) contributi dell’Unione Europea, e di organismi internazionali;
    6. f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    7. g) proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque per il perseguimento dei fini statutari;
    8. h) erogazioni liberali di associati e di terzi;
    9. i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
    10. j) altre entrate compatibili con le finalità sociali con l’associazionismo di promozione sociale.

Art. 18 Bilancio

  1. 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci preventivo e consultivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile.
  2. 2. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 Modifiche Allo Statuto E Scioglimento Dell’Associazione

  1. 1. L’associazione ha durata illimitata.
  2. 2. Le modifiche del presente Statuto dell’Associazione sono adottate dall’Assemblea dei soci ordinari a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.
  3. 3. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo deve essere approvato a maggioranza di almeno 3/4 degli aderenti. Il patrimonio residuo non può essere distribuito agli aderenti ma devoluto a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitari o ad enti od associazioni aventi finalità analoghe, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 2 della l.r. 28/1996.

Art. 20 Rinvio

  1. 1.Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice Civile e alle leggi vigenti.